Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 25 maggio 2016, n. 97)
Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Questa sezione accoglierà progressivamente le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, nello schema indicato dal decreto e comune a tutte le pubbliche amministrazioni.
Provvedimenti organi indirizzo politico

L’unico organo di indirizzo politico-amministrativo previsto nella scuola è il Consiglio d’Istituto.
Il Consiglio di Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, dai rappresentanti dei genitori, dai docenti e dal personale ATA.
Viene eletto allo scopo di elaborare e adottare gli indirizzi generali della scuola, nonché di determinare come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico; viene presieduto da un genitore, mentre il segretario verbalizzante venga individuato di volta in volta.

La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico che la presiede, dal DSGA che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa, da un docente, da un Amministrativo o Tecnico o Ausiliario, da un genitore e da uno studente. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del consiglio di istituto.

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

Informazioni pubblicate in ottemperanza all’art. 14 del D. Lgs. 33/2013.

  1. Atto di nomina o di proclamazione.
  2. Indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo: il Consiglio d’Istituto viene eletto ogni tre anni.
  3. Permanenza di legge delle informazioni sul sito: le informazioni qui riportate saranno disponibili per i tre anni di validità del Consiglio d’Istituto e per i tre anni successivi.

Provvedimenti degli organi di indirizzo politico

I provvedimenti del Consiglio d’Istituto sono visibili all’Albo.

Retribuzioni e CV per incarichi politici

La partecipazione al Consiglio d’Istituto è elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione.
Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili, né da parte della componente docenti, né per i genitori degli alunni che svolgono il compito di rappresentanza delle famiglie.

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